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Regolamento

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 7 Luglio 1994

  1. Proprietario dei Sigilli Professionali e' l'Ordine, che ne cura l'approntamento e lo rilascia concedendone l'uso a quei Chimici i quali, essendo regolarmente iscritti nell'Albo, ne facciano domanda scritta nella quale riconoscono di essere a conoscenza delle norme del presente regolamento.
  2. L'uso del Sigillo e' strettamente professionale, va riservato agli atti di libera professione (certificazione di analisi chimiche, impianti, consulenze, studi) e deve essere sempre abbinato alla firma del Chimico detentore, su propria carta intestata, documentandone cosi' l'appartenenza all'Ordine e quindi la sua qualificazione nei rapporti con i terzi. L'apposizione del Sigillo sui documenti viene effettuata sotto la esclusiva responsabilita' del legittimo detentore, senza che possa derivarne responsabilita' alcuna per l'Ordine che ha rilasciato il Sigillo.
  3. Viene altresi' istituito lo "Schedario del Sigillo". Sulle schede andranno trascritti, per ogni assegnatario: le generalita', la data della domanda e quella del rilascio, l'impronta del sigillo, nonche' la firma di ricevuta per esteso ed abbreviata, quale dovra' apparire sui documenti nei quali sia fatto uso del Sigillo. Su tale scheda andranno annotati tutti gli eventi di cui agli articoli successivi. Depositario dello schedario e' il Segretario dell'Ordine.
  4. In base all'art.2, il Sigillo andra' restituito all'Ordine che ne rilasciera' ricevuta, nei casi ed entro i termini appresso descritti:
    a) contestualmente a dimissioni volontarie o trasferimento ad altro Ordine;
    b) sospensione o cancellazione per morosita' o provvedimento disciplinare, entro 8 giorni dalla data di notifica del provvedimento.Cessata la sospensione, o reintegrata l'iscrizione, il Sigillo viene di nuovo affidato al Chimico;
    c) in caso di decesso l'Ordine provvedera' al ritiro del sigillo presso gli eredi.
  5. Qualora la restituzione del Sigillo non avesse luogo entro i termini di cui all'articolo 4 l'Ordine si riserva di procedere contro il detentore abusivo. In questo ultimo caso il detentore diviene debitore della spesa incontrata per tale procedura.
  6. Il Chimico deve custodire diligentemente il proprio Sigillo. Nel caso di smarrimento o furto dovra' darne avviso all'Ordine entro 48 ore dalla constatazione, a mezzo raccomandata. L'Ordine, dopo gli accertamenti del caso, provvedera' all'assegnazione di un nuovo Sigillo che portera' una D(d maiuscola) a indicare che trattasi di duplicato. Di tale duplicato andra' applicata l'impronta sull'apposita scheda. Ove il Sigillo originale venisse ritrovato esso non potra' essere usato, ma si dovra' restituire all'Ordine che ne e' proprietario.
  7. E' vietato a chiunque fornirsi e/o detenere il Sigillo oltre quello fornito dall'Ordine. Si procedera' contro i trasgressori.
  8. Il Sigillo restituito dal Chimico in base agli articoli precedenti verra' conservato dall'Ordine per anni tre. Scaduti i tre anni il Sigillo verra' distrutto annotandone la distruzione sulla relativa scheda.
  9. Il trasferimento di un Chimico ad un altro Ordine non potra' avere luogo se non dopo che sia stato restituito il Sigillo.

E' fatto obbligo a tutti gli iscritti di osservare e far osservare il presente Regolamento.

© Ordine dei chimici di Bologna e Ravenna - CF 80153160371 - Email segreteria@chimicibologna.it

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